Pgra 2021, scocca l’ora dello standard value
Dopo l’approvazione in conferenza Stato-Regioni, il 28 dicembre è stata ufficializzata l’adozione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Pgra) per la campagna 2021. Il Pgra disciplina il sistema di gestione del rischio agevolato dettandone le regole per l’imminente campagna, relativamente agli strumenti agevolati polizze assicurative, fondi di mutualità e strumenti per la stabilizzazione del reddito (ISTs). Semplificazione è la parola d’ordine, con l’introduzione dello Standard value per le polizze vegetali applicabili a tutte le colture. Altra novità l’ampliamento dei settori per i quali è possibile implementare lo strumento per la stabilizzazione del reddito.
AVVERSITÀ ASSICURABILI
Rimane invariato il quadro delle garanzie possibili (avversità assicurabili) per le produzioni vegetali, confermate sei combinazioni possibili tra avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie (tab. 1):
- combinazione A, che vede la sommatoria delle garanzie per le avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie;
- combinazione B, dove sono previste le garanzia per le tre avversità catastrofali ed almeno una delle avversità di frequenza;
- combinazione C, con la quale è possibile scegliere almeno tre avversità tra quelle di frequenza ed accessorie;
- combinazione D, dove sono previste le sole avversità catastrofali;
- combinazione E, polizze sperimentali (che comprende due tipologie di polizze: la polizza ricavi, dedicata esclusivamente al frumento, la cui copertura è rappresentata dalla combinazione A (insieme delle avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie) alla quale si aggiunge la garanzia per la variazione negativa di prezzo; la polizza index basic, dove alla combinazione A, si aggiunge l’indice climatico avverso;
- combinazione F, che comprende la garanzia per solo due avversità a scelta tra quelle di frequenza.
DATE DI SOTTOSCRIZIONE
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il Pgra prevede un termine entro il quale è necessario sottoscrivere la copertura assicurativa. Le scadenze sono differenziate in funzione del ciclo colturale delle produzioni (tab. 2):
- per le colture a ciclo autunno primaverile, permanente, termine previsto il 31 maggio;
- per le colture a ciclo autunno primaverile e olivicoltura, termine previsto il 30 giugno;
- per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, termine previsto il 15 luglio;
- per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche, termine previsto il 31 ottobre;
- per le colture che sono seminate o trapiantate in data successiva a quelle di scadenza della relativa tipologia, la data ultima da considerare è la scadenza immediatamente successiva.
CONTRIBUTO PUBBLICO
Sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti (Reg, Ue 2393/2017) le polizze assicurative per godere del sostegno pubblico devono prevedere la soglia di danno del 20%, ovvero devono prevedere la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’impresa agricola. Unica eccezione la combinazione index based (E-2) per la quale la soglia di danno è pari al 30% (tab. 3).
Il sostegno pubblico sulla spessa assicurativa sostenuta dell’agricoltore è quantificabile fino 70% della spesa ammessa per le combinazioni A, B, C, D, E-1 mentre per le combinazioni E-2 ed F, il contributo massimo potrà essere fino al 65%. Come dicevamo, tali percentuali si applicano alla spesa ammessa calcolata in base al parametro ovvero la tariffa media per ogni tipologia di polizza secondo la combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di polizza, calcolato come rapporto tra somma dei premi assicurativi e somma dei valori assicurati dell’anno, prendendo in considerazione come aree territoriale (comune o provincia) in funzione del numero di dati disponibili.
Al fine del calcolo del contributo definitivo si tiene conto anche del parametro di salvaguardia, ossia per ogni combinazione è garantita una percentuale di spesa ammessa anche se il parametro risultasse inferiore. Tale parametro è pari al 90% della spesa ammessa per le combinazioni A), B) D), 85% per la combinazione C) e 75% per la combinazione F.
Confermata l’agevolazione per i nuovi assicurati. Per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze nei cinque anni precedenti (identificate mediante Cuaa), il sostegno pubblico del 70% sarà calcolato sulla spesa effettiva e l’aiuto sarà esteso anche alle coperture assicurative che saranno sottoscritte nei due anni successivi.
MENO BUROCRAZIA E RIMBORSI PIÙ VELOCI
La grande novità del Pgra 2021 è l’adozione dello Standard Value, ovvero un nuovo metodo di calcolo del valore assicurato ammesso a contributo pubblico, metodo già previsto nel precedente Pgra ma da quest’anno diventa operativo.
L’adozione dello Standard Value (SV) ovvero del valore massimo assicurabile ai fini dell’agevolazione pubblica, ha come paradigma la concessione del contributo attraverso l’utilizzo di valori standard, superando il problema da parte dell’impresa agricola di dover attestare la resa media storica. Lo SV è un importante elemento di semplificazione delle procedure per il riconoscimento della spesa assicurativa ammessa a contributo. La sua introduzione ha l’obiettivo di semplificare i controlli relativi alla definizione della spessa e della definizione del contributo pubblico producendo una sensibile riduzione dei tempi per l’erogazione dello stesso.
COME FUNZIONA LO STANDARD VALUE
Per ogni prodotto assicurabile con polizze agevolate (come da allegato 2 Pgra) sarà determinato lo Standard Value. Tali valori saranno resi ufficiali attraverso la pubblicazione di un Decreto da parte del Mipaaf che va a sostituire il Decreto prezzi.
Gli Standard Value sono elaborati da Ismea e prima dell’approvazione definitiva sono oggetto di consultazione e confronto nella conferenza Stato-Regioni.
Lo SV, determinato per ciascun prodotto assicurabile, è declinato per aree territoriali omogenee sotto il profilo agronomico ed è dato dal prodotto tra prezzo (P) e resa (R), SV= P X R, dove il prezzo (P) è rappresentato dal prezzo medio ponderato per le varietà prevalenti di un determinato prodotto, mentre R rappresenta la resa statistica/agronomica potenziale. P è calcolato come media degli ultimi tre anni o media olimpica (media triennale sul quinquennio escludendo il valore dell’anno migliore e quello dell’anno peggiore). Nella definizione dell’elemento resa (R) si tiene conto dei dati statistici, valori derivanti da rilevazioni in campo e valutazioni agronomiche. Per i prodotti assoggettati a disciplinare di produzione (Dop, Igp) si assumono come valori quelli previsti dai disciplinari di produzione.
ATTENZIONE ALLE RESE DICHIARATE
L’agricoltore in sede di definizione della copertura assicurativa può adottare per il prodotto da mettere sotto copertura il relativo Valore Standard che moltiplicato per la superficie determina il valore assicurato standard. In questa fase è necessario porre massima attenzione alla compilazione del certificato di assicurazione.
È necessario tener conto che le polizze agevolate continuano ad essere polizze sulle rese, ovvero coprono la perdita di resa quanti-qualitativa. Va da se quindi che è necessario porre attenzione sulla resa che si indica nel certificato, documento che viene utilizzato in sede di perizia.
L’agricoltore deve indicare come resa assicurata l’effettiva resa attesa, modulando il prezzo di assicurazione con l’accortezza di non superare il valore previsto dall’applicazione dello Standard Value.
Il Piano assicurativo individuale (Pai) rimane comunque un documento indispensabile che servirà ad attestare la superficie assicurabile, ed utilizzato in sede di controllo per verificare l’obbligo di assicurare l’intera superficie secondo il binomio prodotto/comune.
Tutte le polizze con valori assicurati unitari inferiori o uguali allo SV sono ritenute automaticamente ammissibili per la componente resa e prezzo, l’unico controllo riguarderà la verifica che la superficie assicurata corrisponda con quella riportata nel fascicolo aziendale e quindi nel Pai.
Qualora l’agricoltore si decidesse di non adottare come valore assicurato quello derivante dall’applicazione dello SV, in sede di definizione della spessa ammessa a contributo, l’agricoltore avrà la necessità, di dimostrare con documento probante la resa assicurata e il prezzo unitario di assicurazione, che deve rispettare il criterio della media degli ultimi tre anni o media olimpica (media triennale sul quinquennio escludendo il valore dell’anno migliore e quello dell’anno peggiore), diversamente sono ricondotti allo SV.
Di Francesco Martella
FONTE: terraevita.edagricole.it